Esperienza al vostro servizio
Maurizio Cassano
Milanese, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, dal 1986 è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e dal 1995 all’Albo dei Revisori dei Conti.
Amministratore Unico dalla sua costituzione, il Dott. Maurizio Cassano attualmente è fondatore ed Amministratore Unico di C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI s.r.l., fondatore ed Amministratore Unico di STUDIO CASSANO s.r.l..
Già Vicepresidente nazionale e Presidente per Milano e provincia di CONFLAVORO PMI, Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, fonda e dirige come Presidente nazionale CONFITALIAPMI, Associazione che rappresenta la cultura, la creatività e l'impegno imprenditoriale della Piccola e Media Impresa, che in essa trova informazione, rappresentanza degli interessi generali, rapporto con le controparti negoziali e con le Istituzioni.
Curatore fallimentare e liquidatore giudiziale, nonché Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Milano, vanta un’esperienza trentennale nel campo della consulenza fiscale, tributaria, societaria ed amministrativa.
Pubblicista per le maggiori testate economico-fiscali italiane, esperto in tema di legge sulla Privacy, relatore ai corsi istituiti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano in riferimento alla normativa sulla tutela dei dati personali, ha pubblicato per le edizioni Il Sole 24 Ore “La privacy negli studi professionali e nelle imprese di servizi”.
Relatore ai principali congressi europei in tema di tecnologie dell’ e-commerce ed informatica applicata all’area contabile/ fiscale, presiede un gruppo di ricerca europea su sistema informatico di quarta generazione per la creazione di un ERP gestionale finalizzato alla gestione della contabilità in multilingua e multifiscalità territoriale (progetto Logres, brevetto e marchi registrati).
Docente ai Master in Organizzazione e Tecnologie dell’E-Commerce, organizza e conduce seminari di aggiornamento in ambito contabile /fiscale per aziende medio – grandi.
Già membro del Collegio dei Sindaci dell’A.L.E.R. di Bergamo, membro del Collegio dei Sindaci di un primario Consorzio di Credito, ha una consolidata esperienza di Revisore dei Conti nei principali Comuni dell’hinterland milanese.
Nell’ambito degli enti culturali no-profit, già membro del Collegio dei Revisori della Fondazione Boschi – Di Stefano di Milano, è Segretario Generale della Fondazione Carlo Colla & Figli, ente culturale milanese riconosciuto a livello internazionale.
La sua peculiarità è quella di affiancare l’imprenditore con un supporto gestionale fortemente strategico e proattivo, non soltanto nella risoluzione delle problematiche legate alla gestione ordinaria dell’azienda ma anche e soprattutto in operazioni straordinarie, come acquisizioni all’estero, accordi societari e commerciali particolarmente articolati e complessi, occupandosi altresì di finanza straordinaria.
Il valore della consulenza, di background internazionale, messa a disposizione dallo STUDIO CASSANO, si basa sulla capacità di analizzare ed elaborare dati dinamici, valutando caso per caso in modo approfondito e fornendo la soluzione più idonea in ogni specifica esigenza della PMI, della azienda multinazionale e degli Enti pubblici e privati.
chi siamo
Studio Cassano
Lo STUDIO CASSANO nasce agli inizi degli anni '80 dall'attività professionale del Dott. Maurizio Cassano, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano ed all’Albo dei Revisori dei Conti.
Lo STUDIO del Dott. MAURIZIO CASSANO si è sempre contraddistinto per l’ integrità morale, la correttezza e l’indipendenza professionale.
In circa 35 anni di attività si è affermato, a livello nazionale ed internazionale, come una delle realtà professionali più significative ed ha progressivamente allargato il raggio di azione, le competenze e la gamma di servizi offerti.
Notevoli sono gli sforzi di aggiornamento e formazione professionale della struttura, il cui riflesso nei confronti della clientela è volto a mantenere il tradizionale rapporto personale di fiducia cliente – professionista, nell'ambito della consulenza amministrativa, fiscale, legale e societaria, dalla nascita e costituzione dell’impresa, durante la sua evoluzione e nel processo di internazionalizzazione.
Caratteristiche chiave dello STUDIO CASSANO sono il tempestivo flusso di notizie verso il cliente, la conoscenza approfondita delle problematiche, un lavoro interdisciplinare interno ben coordinato, l’uso degli strumenti tecnologici più sofisticati ed all’avanguardia.
Si avvale di propri modernissimi centri elaborazione dati, C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI S.r.l. e STUDIO CASSANO S.r.l.
E' composto da circa venti persone fra dipendenti, collaboratori e personale di supporto, principalmente laureati in economia e commercio o diplomati in materie tecnico-commerciali.
Lo STUDIO CASSANO opera in consolidata partnership con alcuni primari studi di consulenza notarile e legale e con consulenti del lavoro interni, per integrare e completare la gamma di servizi a disposizione del cliente, proponendosi comunque e sempre quale interlocutore unico ed affidabile punto di riferimento per la risoluzione di gran parte delle problematiche della piccola – media impresa e della grande azienda multinazionale.
Aree di Intervento
Il valore della consulenza, di background internazionale, messa a disposizione dallo STUDIO CASSANO, si basa sulla capacità di analizzare ed elaborare dati dinamici, valutando caso per caso in modo approfondito e fornendo la soluzione più idonea in ogni specifica esigenza della PMI, della azienda multinazionale e degli Enti pubblici e privati.
Il Partner ideale per:
- Piccola - media impresa
- Grande azienda multinazionale
Siamo specializzati in
Assistenza per costituire imprese e/o società e per espletare tutte le conseguenti formalità amministrative e burocratiche presso i vari enti per la predisposizione di:
– atti costitutivi;
– statuti;
– contratti;
– consulenza in materia di trasformazioni, fusioni, scissioni societarie;
– cessione ed affitto d’azienda;
– scioglimento e liquidazione dell’attività aziendale;
– gestione della crisi dell’impresa e nell’ipotesi di mancata ripresa della stessa;
– assistenza in fase di procedure concorsuali, quali il fallimento;
– valutazioni del patrimonio aziendale e relazioni di stima;
– assistenza per arbitrati, conciliazioni, vertenze giudiziali e stragiudiziali.
Lo Studio fornisce valida assistenza in tutti i campi della normativa fiscale-tributaria sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche:
– dichiarazioni fiscali;
– assistenza nelle verifiche fiscali.
Viene fornita assistenza a soggetti sottoposti a controlli e verifiche da parte di organi dell’Amministrazione Finanziaria.
Lo Studio Cassano, con sede operativa situata a pochi metri dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e Regionale della Lombardia, offre il servizio di assistenza e consulenza fiscale in ogni fase del ricorso tributario sia per i clienti (persone fisiche ed aziende) che per conto di altri professionisti, gestendo tutti gli aspetti riguardanti il pre-contenzioso e il contenzioso tributario.
Lo Studio del Dott. Maurizio Cassano ha comprovata esperienza con risultati certi e competenze specifiche nei ricorsi tributari avverso:
– Avviso di accertamento IVA e/o imposte dirette a seguito di processo verbale di constatazione o di segnalazione centralizzata;
– Accertamento sintetico da redditometro (articolo 38 D.P.R. 600 del 1973);
– Accertamento da Studi di Settore;.
– Cartella di pagamento per controllo automatico e/o formale (rispettivamente artticoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600 del 1973);.
– Avviso di rettifica e liquidazione per maggior valore di cessione immobili ai fini dell’imposta di Registro, Catastale ed Ipotecaria;.
– Accertamento per tributi locali (ICI, Tarsu; Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tosap, etc..);.
– Provvedimento di diniego degli Uffici Amministrativi/Agenzia delle Entrate (rimborsi, condono, etc..)
– Silenzio Rifiuto contro rimborso “imposte non dovute”;
– Silenzio Rifiuto contro rimborso Irap lavoratori autonomi ed agenti di commercio privi di autonoma organizzazione (articolo 38 D.P.R. 602 del 1973).
Svolge pianificazioni fiscali a breve termine personalizzate per i propri clienti sulla base della normativa in vigore. Inoltre, offre un servizio d’aggiornamento continuo in materia di novità fiscali e personalizzazione della strategia fiscale in relazione alle singole esigenze, consulenza in sede di dichiarazione dei redditi, assistenza in sede di contenzioso tributario (istanze di sgravio, accertamenti con adesione, ricorsi) dinanzi agli Uffici Finanziari ed alle Commissioni Tributarie.
Lo Studio interviene in:
– piani di risanamento aziendale;
– piani di consolidamento e di ristrutturazione del debito;
– concordati giudiziali e stragiudiziali;
– procedure di fallimento;
– piani industriali di rilancio dell’azienda;
– studio ed analisi di start-up.
Vengono effettuati:
– l’ analisi della convenienza riguardante la scelta della figura giuridica dell’ente non profit (ONLUS, fondazione, associazione riconosciuta o non);
– lo studio dello statuto;
– la redazione dei rendiconti sia ai fini istituzionali che fiscali;
– l’analisi, l’ impostazione e la redazione del bilancio sociale, anche con riferimento ad enti profit.
Lo Studio supporta l’impresa per la predisposizione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali (comuni e sensibili) (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196):
– predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza e relativi allegati tecnici;
– predisposizione dell’Organigramma Responsabilità, Ruoli ed Incarichi;
– elaborazione delle Lettere di incarico e lettere di nomina ai soggetti che effettuano il trattamento;
– analisi delle Banche Dati utilizzate con individuazione della tipologia di dato personale trattato (se comune o sensibile);
– analisi dell’infrastruttura informatica utilizzata e conformazione della stessa alla normativa vigente;
– analisi delle credenziali di accesso, modalità di composizione e periodicità di cambiamento;
– mantenimento degli standard di sicurezza.
In particolare STUDIO CASSANO S.r.l. è stato scelto da ITHRAA, Ente Pubblico per lo sviluppo dell’OMAN quale Ufficio di Rappresentanza sul territorio italiano.
STUDIO CASSANO assiste le aziende nella promozione dei propri servizi e prodotti in Oman ed all’estero, ricercando partner controparti estere, verificando le possibili fonti di finanziamento esistenti sia statali, regionali e comunitarie. Garantisce un supporto in tutte le operazioni che si rendono necessarie per stabilire una solida presenza nei mercati internazionali, individuando e segnalando reali opportunità commerciali e fornendo poi il supporto necessario per tradurle in un risultato economico positivo, attraverso le seguenti operazioni:
- Assistenza all’impresa con strumenti efficaci di strategia, marketing e comunicazione, al fine di guidarne l’ingresso in un nuovo mercato estero con la metodologia più consona alla tipologia dell’azienda stessa e agli obiettivi prefissati;
- Identificazione dei potenziali interlocutori che lavorano nell’area di interesse e ricerca di potenziali partners locali già presenti nel mercato target con cui instaurare un’alleanza strategica finalizzata alla creazione di un modello di business che potrà migliorare le performance di entrambe le imprese;
- Assistenza legale e tributaria per garantire un competitivo ed efficace inquadramento fiscale nel mercato straniero per poter usufruire al meglio delle agevolazioni che alcuni governi locali mettono a disposizione di chi guarda a nuovi mercati per espandere il proprio business;
- Consulenza al fine dell’individuazione del percorso di internazionalizzazione più funzionale alle esigenze dell’impresa; assistenza nella predisposizione di un piano di penetrazione nel mercato target estero attraverso una rete mirata di agenti; selezione e individuazione di un distributore realmente funzionale alla tipologia del prodotto.
Con l’introduzione dell’accordo Basilea 2, lo Studio affianca il Cliente nella gestione dell’area finanziaria, in particolare nella gestione della concessione del credito ai clienti, e promuove presso il sistema bancario e creditizio la ricerca delle soluzioni finanziarie più vicine alle esigenze aziendali.
Viene effettuata l’analisi delle richieste di credito, delle scelte sui tempi e modalità di concessione di credito ai Clienti, partecipando attivamente alla pianificazione della tesoreria per affrontare eventuali tensioni di liquidità.
Ricerca le possibili fonti di finanziamento ordinarie e/o speciali e individua le garanzie da concedere; redige piani aziendali per la pianificazione strategica e introduce sistemi di autovalutazione degli aspetti economici e reddituali con analisi per indici e flussi.
Lo Studio valuta la situazione economico-finanziaria dell’impresa, soprattutto per quanto riguarda l’evoluzione del fatturato, individua quali garanzie reali e personali possano essere presentate a fronte di una richiesta di affidamento e, infine, stila una reportistica con tutte le informazioni qualitative e andamentali, senza dimenticare l’esposizione complessiva dell’impresa e le sue esigenze di credito.
Assiste l’Azienda nella richiesta delle linee di credito finalizzate a:
– investimenti materiali per l’acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti, automezzi, impianti;
– investimenti immateriali per lo sviluppo tecnologico, riorganizzazione aziendale;
– ristrutturazione ed acquisto immobili aziendali;
– fido di cassa;
– anticipo fatture e portafoglio;
– anticipo import ed export;
– interventi di aumento di capitale sociale.
La Fiscal Due Diligence, soprattutto nelle operazioni straordinarie, è uno strumento fondamentale.
Attraverso un’analisi approfondita, vengono focalizzati gli aspetti critici di un’impresa e della sua attività, valutati nell’ottica del potenziale investitore, il quale ha come obiettivo quello di massimizzare il profitto, di contenere l’assunzione di rischi e di limitare al massimo l’esborso finanziario.
Lo Studio è in grado di effettuare verifiche sulla posizione fiscale di una determinata società o gruppo, relativamente a:
· la corretta interpretazione e applicazione della normativa fiscale ordinaria e straordinaria vigente;
· l’individuazione delle aree a rischio;
· la rilevazione di potenziali responsabilità;
· gli scenari fiscali in caso di acquisizione o vendita di società;
· i benefici fiscali futuri;
· l’adeguamento ai nuovi regolamenti e gestione di precedenti irregolarità, sfruttando le opportunità concesse dalla legge.
Predispone quindi un documento cui sono evidenziati i risultati dell’analisi ed in particolare le aree di criticità che l’investitore deve tener in considerazione.
Lo Studio, grazie ai propri consulenti del lavoro interni, garantisce ai propri clienti un’attenta e competente gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, previdenziali, fiscali scaturenti dai rapporti di lavoro intrattenuti dalle aziende.
I settori in cui opera sono costituiti da ogni tipo di impresa, dalle piccole a quelle di grandi dimensioni, di ogni settore produttivo, avendo affinato una particolare esperienza di gestione di quasi tutti i contratti collettivi stipulati sia in sede nazionale che nelle realtà aziendali.
Il Cliente ha la possibilità di fruire non solo della completa gestione dei rapporti di lavoro dal momento della loro costituzione alla loro estinzione,(comprese le assistenze in sede ispettiva, contenzioso ecc,) ma anche della sola consulenza, attraverso interventi di volta in volta richiesti per la soluzione di particolari problemi o per l’adempimento a specifici obblighi imposti dalla legge o dagli organi di vigilanza in materia di lavoro.
Lo Studio in particolar modo è estremamente competente nell’assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziali davanti le commissioni di conciliazione ed in sede di arbitrato, promosse da lavoratori dipendenti, da autonomi e parasubordinati.
Le aree di intervento sono le seguenti:
CONSULENZA CONTRATTUALE:
Gestione delle diverse tipologie di Contratti Collettivi di Lavoro.
Interpretazione e applicazione delle norme anche tramite confronti con le Associazioni di Categoria.
CONSULENZA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE:
Inquadramento previdenziale delle Aziende.
Inquadramento INAIL (valutazione rischi).
Contenzioso e ricorsi INPS e INAIL.
Consulenza pensionistica.
CONSULENZA GIURIDICA:
Interpretazione ed applicazione delle norme di Legge in materia di lavoro.
Stesura contratti individuali di lavoro.
Legge Biagi: apprendistati, contratti d’inserimento, contratti a progetto, ecc.
Assistenza nell’applicazione delle normative disciplinari (contestazioni e provvedimenti).
Vertenze individuali di lavoro: assistenza del Cliente nelle trattative presso gli Uffici del Lavoro o in sede stragiudiziale.
CONSULENZA SINDACALE:
Trattative sindacali.
Procedure per cessioni rami d’azienda.
Procedure di Cassa Integrazione (Ordinaria e Straordinaria).
Procedure di mobilità.
Il centro di servizi interno, STUDIO CASSANO S.r.l., si occuperà delle seguenti adempienze:
Elaborazione dei cedolini svolta interamente all’interno da personale specializzato;
Prospetti contabili: prima nota, ratei e TFR
Adempimenti annuali: CUD, 770, autoliquidazione INAIL;
Data reporting;
Elaborazione budget aziendali;
Gestione pratiche Collocamento: assunzioni, trasformazioni e cessazioni.
Denunce d’infortunio.
Esame circa la ragionevolezza di piani di risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e di riequilibrio della sua situazione finanziaria (ex art. 67 3° comma lettera d) L.F.);
Esame circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dei piani inerenti i ricorsi per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex art. 161 3° comma L.F.);
Esame circa l’attuabilità degli accordi di ristrutturazione dei debiti in particolare circa la loro idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei agli accordi (ex art. 182 bis L.F.);
Gestione delle soluzioni negoziate della crisi di impresa;
Gestione della procedura fallimentare con svolgimento di attività di accertamento del passivo fallimentare con la valutazione di tutte le domande di ammissione alla procedura presentate dai creditori concorsuali, liquidazione del patrimonio fallimentare e riparto del ricavato tra creditori.
Revisione legale di bilanci di esercizio e bilanci consolidati ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
Revisione volontaria di bilanci, di situazioni contabili infra annuali e semestrali per finalità informative interne ed esterne; Assistenza ai Collegi Sindacali che assumono l’incarico di revisione legale;
Verifiche periodiche circa la regolare tenuta della contabilità;
Pareri di congruità nei rapporti di concambio o dei prezzi di emissione di nuove azioni con esclusione di diritto d’opzione;
Processo strutturato di audit basato sull’interazione costante e tempestiva con la direzione aziendale, allo scopo di identificare i principali gap nel sistema di controllo interno e di formulare raccomandazioni utili per la definizione di piani di azione per l’evoluzione dell’architettura di controllo;
Verifiche di conformità delle procedure e dei comportamenti aziendali a specifiche norme di legge, regolamenti o su richiesta di autorità di controllo.
Assistenza nella soluzione di problematiche di natura contabile;
Consulenza in materia di principi contabili IAS-IFRS;
Progettazione o adeguamento dei piani dei conti, procedure e manuali contabili;
Assistenza e redazione della reportistica interna;
Identificazione di azioni per il miglioramento del capitale circolante;
Check-up della situazione finanziaria;
Analisi della struttura dei costi aziendali;
Esame della marginalità dei singoli prodotti/unità di business;
Studio e valutazione del sistema di controllo interno;
Assistenza nell’implementazione del controllo di gestione.
Per l’elaborazione dei dati contabili lo Studio si avvale della propria struttura, C.S.E. CENTRO STUDI ECONOMICI s.r.l.
Aggiornamenti & Fiscalità
Rassegna Fiscale
Le ultime notizie del giorno
Flat tax dipendenti, dalla Lega tetto più alto a 50 mila euro
Sono attesi per oggi i 300 emendamenti di modifica alla manovra 2025. La commissione Bilancio li esaminerà per poi ridurli fino ad un massimo di 250. La Lega non arretra sulla possibilità di cambiare ed estendere l’ambito di applicazione della flat tax. Lasciata cadere l’ipotesi di portare il limite di ricavi e compensi per beneficiare della tassa piatta al 15% dagli attuali 85 mila euro fino a 100 mila euro, il Carroccio punta i fari su un altro tetto previsto dalla flat tax: aumentare il limite di 30 mila euro fino a 50 mila euro per i redditi di lavoro dipendente o da pensione per accedere alla tassa piatta. A Forza Italia e alla Lega non convince la stretta sul fisco digitale imposta dal Governo sia con la web tax per tutti, sia con la stangata sulle criptovalute. Sulla tassazione dei servizi digitali Forza Italia insiste affinché venga soppressa la norma che abolisce le soglie di 750 milioni di euro per le imprese che operano all’estero e di 5,5 milioni per quelle imprese digitali attive in Italia. La Lega chiede che venga rivista la maxi stangata sulle criptovalute che dovrebbe scattare dal 1°gennaio.
Maggioranza e opposizione per l’ecobonus al 65% Sconto su elettrodomestici
Entra nella short list degli emendamenti segnalati da maggioranza e opposizione la proposta di mantenere anche per il prossimo anno l’ecobonus al 65% per l’efficientamento energetico. In base al Ddl di Bilancio l’ecobonus è destinato dal 2025 a passare dall’attuale agevolazione variabile dal 50% al 75% a una detrazione unica al 50%, allineando sul livello più basso tutti i lavori agevolati. Si tratta di un livello identico a quello delle ristrutturazioni ordinarie. I 4 emendamenti segnalati intervengono proprio per correggere questa stortura. L’ipotesi è avere uno sconto al 65% nel 2025, che poi scenda al 30% nel 2026 e 2027. Un incremento difficile perché avrebbe costi elevati e perché le proposte ipotizzano di allargare il catalogo dei lavori agevolati, riconoscendo il 50% anche all’installazione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Nella stessa direzione va la proposta della Lega di un nuovo bonus elettrodomestici, sganciato dalle ristrutturazioni, a differenza del bonus mobili.
Concordato, entro il 12 dicembre la verifica sui debiti con l’Erario
Possono accedere al concordato fiscale coloro che, relativamente al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dalle Entrate o contributivi. Rilevano solo i debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione se di ammontare complessivo, compresi di sanzioni e interessi, superiore a 5 mila euro. La data per il monitoraggio della situazione debitoria è il 31 dicembre 2023 e il limite va considerato cumulando tributi e contributi. L’accesso al concordato preventivo biennale è consentito anche in presenza di debiti scaduti superiori a 5 mila euro al 31 dicembre 2023 laddove, prima dell’adesione, l’interessato provveda a ripristinare una situazione che gli consenta di accedere alla proposta concordataria. In pratica, se il contribuente riesce a ridurre spontaneamente i debiti scaduti sotto il tetto di 5 mila euro.
Cooperative, ravvedimento guidato facoltativo
Il potenziamento del contraddittorio tra l’Agenzia delle Entrate e le imprese aderenti è senza dubbio la principale novità della nuova cooperative compliance. Nel caso di interpelli l’Amministrazione finanziaria dovrà anticipare le ragioni di una eventuale risposta negativa, nonché ai fini dell’exit dal regime che pure richiede, per essere completato, un confronto sulle cause dell’esclusione e i possibili rimedi. Infine, il contraddittorio anticipato è ora previsto, per le imprese in cooperative compliance, anche per ravvedere eventuali violazioni fiscali commesse. Il Dm 126/20224 circoscrive l’applicazione il procedimento ai contribuenti in cooperative che ravvisino omissioni o irregolarità nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti per la determinazione e il pagamento di tributi amministrati dalle Entrate o intendano allinearsi alle indicazioni dell’Agenzia stessa. Sono due gli elementi di specificità che si innestano sul modello-bas del ravvedimento: la previsione di un contraddittorio e l’individuazione di una specifica articolazione procedurale per il suo svolgimento.
Diritto di superficie tassato all’incasso del corrispettivo
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta 224 pubblicata ieri, afferma che la costituzione del diritto di superficie deve essere tassata al momento di incasso del corrispettivo, indipendentemente dal momento di stipula dell’atto. Il caso riguardava un contribuente proprietario di un terreno agricolo che dichiarava di aver stipulato nel 2023 un contratto sottoposto a condizione sospensiva per la costituzione di un diritto di superficie sul terreno stesso. L’istante riferiva il verificarsi delle condizioni sospensive nel 2024. Dallo scorso 1°gennaio la legge di Bilancio 2024 ha modificato l’art. 9 del Tuir il quale dispone che ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli anni a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento. La modifica vale solo ‘laddove non è previsto diversamente’. Modificata anche la lettera h) dell’art. 67 del Tuir la quale, nella sua nuova versione, definisce ‘reddito diverso’ quello derivante dalla costituzione di diritti reali di godimento.
Perdite, un regolamento per le riorganizzazioni nel perimetro dei gruppi
La Camera, ieri, ha approvato il parere sullo schema di decreto legislativo che riguarda la revisione del regime impositivo dei redditi. Due le osservazioni espresse dalla commissione Finanze. La prima è di renderlo di più facile lettura e applicazione. La seconda di esaminare la decorrenza delle disposizioni per tenere conto della data effettiva di entrata in vigore del provvedimento. Ciò alla luce del fatto che probabilmente si immaginava un iter di approvazione più veloce, per cui determinate decorrenze o disposizioni di ricalcolo dei secondi acconti che sono ormai alle porte sembrano non avere più molto senso. L’articolo si sofferma su alcuni aspetti di dettaglio del parere per ciò che concerne le norme relative al reddito d’impresa e alle operazioni straordinarie. In merito alle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono in particolare dall’adozione o variazione dei principi contabili, si chiede di chiarire le nozioni di divergenze preesistenti.
Il bonus Natale raddoppia per i conviventi non dichiarati
Il lavoratore dipendente che, prima delle modifiche del Dl 167/2024, ha consegnato al proprio datore di lavoro l’autocertificazione per ottenere il bonus Natale non è tenuto a ripresentarla. È quanto emerge dalla lettura della circolare n. 22/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata ieri che precisa i contenuti e la portata delle modifiche. Il documento di prassi amministrativa ricorda che ricorrendo i presupposti il sostituto d’imposta potrà erogare l’indennità al lavoratore dipendente genitore anche di un unico figlio, sempre che risulti fiscalmente a carico. Il figlio può avere anche meno di 21 anni e non rileva che per lo stesso anno non siano più riconosciute le detrazioni fiscali. Le variazioni apportate al Dl 113/2024 hanno esteso sensibilmente la platea dei soggetti beneficiari. L’uscita di scena del coniuge a carico ha anche depotenziato il c.d. nucleo familiare monogenitoriale che in precedenza costituiva l’alternativa valida per accedere al bonus in assenza del coniuge. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Bonus Natale, no a doppioni’ – pag. 33)
Commercialisti, esclusive e riserve censite nel nuovo ordinamento
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato la proposta per la nuova legge professionale di categoria da presentare in Parlamento. Il presidente, Elbano de Nuccio vuole far convergere il Parlamento sul progetto, spiegando finalità e mission di una legge che dovrebbe sostituire il decreto legislativo n. 139/2005. I 78 articoli del decreto n 139 sono stati rivisti e modificati. Il prossimo 26 novembre sarà ufficialmente presentato alle forze politiche il risultato del lavoro. Cambia l’oggetto della professione. Certificazione dei bilanci Esg e del Tcf collegato alla cooperative compliance sono due esclusive di cui è fiero de Nuccio. Accanto alla novità di riserve ed esclusive sono riportate le competenze specifiche. Riviste le sezioni dell’Albo: commercialisti, esperti contabili, società tra professionisti, associazioni professionali, infine la sezione per chi esercita in libera prestazione di servizi. Gli iscritti potranno esplicitare la specializzazione: la scelta è stata di rinviare la definizione delle modalità a un regolamento della Giustizia. Il tirocinio di 18 mesi può essere svolto durante il corso di laurea magistrale e per sei mesi in concomitanza con la laurea triennale. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Commercialisti col voto misto’ – pag. 36)
Super ricchi, patrimoniale G20
Il comunicato finale del G20 di Rio de Janeiro sposta l’attenzione dai giganti del web ai super ricchi. Nessuna tassa minima sui miliardari come avrebbe voluto il presidente del Brasile, Lula da Silva, la dichiarazione approvata dai 20 va nella direzione di una tassazione progressiva delle persone fisiche per ridurre le disuguaglianza interne, rafforzare la sostenibilità fiscale, favorire il consolidamento dei bilanci, promuovere una crescita forte, sostenibile, equilibrata ed inclusiva e facilitare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Questo approccio è fondamentale per affrontare l’aumento delle disparità economiche su scala globale e sostenere le risorse necessarie per politiche di sviluppo ambiziose. L’arrivo di Donald Trump complica la conclusione delle regole del primo pilastro che avrebbe dovuto introdurre regole globali per tassare equamente i colossi digitali. Arriva quindi la Dichiarazione Ministeriale del G20 che pone le basi per una strategia fiscale internazionale mirata agli individui con patrimoni estremamente elevati.
Concordato, Stp scordate
Per effetto della causa di esclusione dagli Isa nel 2023, in presenza di reddito d’impresa, le società tra professionisti (Stp) sono fuori anche dalla riapertura dei termini per il concordato preventivo biennale. La disapplicazione degli Isa, invece, in costanza di accordo, non è causa di fuoriuscita e, quindi, il concordato mantiene la propria efficacia. Ricordiamo che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 167/2024 è stata riaperta la finestra per accedere al concordato fiscale per il biennio 2024-2025. La riapertura interessa esclusivamente i soggetti a cui si applicano gli ISA, con la conseguenza che il concordato è precluso se per l’attività esercitata non è stato approvato alcun ISA e se, pur essendo presente un ISA, ricorre una causa di esclusione. Non possono accedere al concordato nemmeno le imprese multiattività.
Rottamazione, rata lunghissima
La scadenza ordinaria del 30 novembre per il versamento della sesta tranche della rottamazione potrà essere saldata entro lunedì 9 dicembre 2024 considerando il weekend e i 5 giorni di tolleranza. Mantenere valida la rottamazione è di fondamentale importanza per chi entro lo scorso 31 ottobre ha aderito al Concordato preventivo biennale o lo farà sfruttando la nuova finestra che si apre il 3 dicembre e chiude il 12 dicembre. Il mancato pagamento della rata in scadenza farebbe tornare ‘retroattivamente attivi’ eventuali debiti tributari e previdenziali cristallizzati al 31 dicembre 2023 e farebbe scattare l’impossibilità di accedere al concordato fiscale se di importo superiori a 5 mila euro. L’assenza di debiti è richiamata anche tra le cause di decadenza dal patto per cui mantenere ‘dormienti’ i debiti scaduti al 31 dicembre 2023 oggetto di dilazione o rottamazione diventa determinante nel biennio del concordato ai fini della validità dell’accordo fiscale.
Novità Fiscali
Le ultime notizie del giorno
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus Natale
Il decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024 riconosce, per l’anno d’imposta 2024, un’indennità una tantum di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti. Il bonus è riconosciuto dai datori di lavoro ai lavoratori che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti necessari.
Questa nuova indennità viene corrisposta unitamente alla tredicesima mensilità.
I sostituti d’imposta recupereranno le somme erogate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.54/E del 13 novembre 2024, ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 ‘Enti pubblici’ (F24 EP).
Per il modello F24 il codice tributo è denominato ‘1703- Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti- art. 2-bis Dl 9 agosto 2024 n. 113’.
Per il modello F24 ‘Enti pubblici’ (F24 EP) il codice tributo è denominato ‘174E Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti- art. 2-bis Dl 9 agosto 2024 n. 113’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’Ecotassa
La legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha previsto l’applicazione dal 1°marzo 2019 al 31 dicembre 2021 di un’imposta sull’acquisto e l’immatricolazione dei veicoli, parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli stessi (c.d. Ecotassa). Per consentire il versamento tramite il modello di versamento ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’ (F24 ELIDE) dell’imposta dovuta a seguito delle attività di controllo, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 53/E dell’11 novembre 2024 ha istituito i seguenti codici tributo:
‘A600’ denominato ‘ECOTASSA – art. 1, commi 1042 e 1042-bis legge n. 145/2018 – Atto di accertamento’;
‘A601’ denominato ‘ECOTASSA – art. 1, commi 1042 e 1042-bis legge n. 145/2018 – Atto di accertamento-sanzioni’;
‘A602’ denominato ‘ECOTASSA – art. 1, commi 1042 e 1042-bis legge n. 145/2018 – Atto di accertamento-interessi’.
Istruzioni operative agli uffici in materia di autotutela tributaria
Per garantire l’uniformità di azione, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E del 7 novembre 2024, intende fornire istruzioni operative agli Uffici in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuenti, introdotti dal decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023.
In particolare, il decreto legislativo in parola ha:
introdotto una regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di autotutela obbligatoria e facoltativa;
abrogato la previgente disciplina in materia di autotutela tributaria.
Per tenere conto delle novità introdotte e coordinarle con le regole del contenzioso tributario, il decreto legislativo n. 220/2023 ha inserito nell’elenco degli atti impugnabili il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater e il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quinquies, stabilendo che il ricorso avverso il rifiuto tacito può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di autotutela.
All’introduzione della nuova disciplina dell’autotutela ha fatto seguito, ad opera del decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, l’inserimento nel corpus del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 dell’articolo 17-bis, rubricato ‘Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale’.
Gli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente disciplinano l’istituto dell’autotutela tributaria, distinguendola in due categorie
autotutela obbligatoria
autotutela facoltativa.
L’autotutela obbligatoria ex art. 10-quater
L’articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente fornisce una elencazione dei casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione, al ricorrere dei quali il fisco procede all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione. Tra i casi di manifesta illegittimità troviamo l’errore di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo, l’errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria, l’errore sul presupposto d’imposta, la mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti e, da ultimo, la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
Il documento di prassi amministrativa precisa che l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di esercitare il potere di autotutela di atti di imposizione quando ricorrano i vizi tassativamente elencati dalla stessa e sempre che gli stessi diano luogo a forme di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione.
L’obbligatorietà dell’autotutela deve escludersi in tutti i casi in cui la questione appaia dubbia, anche per l’esistenza di contrasti giurisprudenziali.
In caso di autotutela ad istanza di parte, il contribuente è tenuto ad indicare puntualmente il tipo di vizio da cui è affetto l’atto e le ragioni in virtù delle quali il predetto vizio sia riconducibile ad una delle fattispecie tassative di cui all’art. 10-quater.
Alla luce della ratio sottesa alla distinzione tra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa, la circolare ritiene che i vizi elencati dall’art. 10-quater, configurano ipotesi di autotutela obbligatoria laddove il loro apprezzamento non presupponga la soluzione di questioni interpretative incerte.
L’Amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione.
L’autotutela facoltativa ex art. 10-quinquies
L’articolo 10-quinquies dispone, invece, che in presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate dall’articolo 10-quater, l’Amministrazione finanziaria può comunque annullare l’atto. L’autotutela facoltativa non può più essere esercitata in presenza di un giudicato sostanzialmente favorevole all’Amministrazione finanziaria o quando l’atto di imposizione è stato oggetto, anche parzialmente, di qualunque forma di definizione, anche agevolata.
LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AUTOTUTELA
Le modalità di presentazione della richiesta di autotutela
La richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento. Nell’ipotesi in cui il contribuente presenti, per errore, la richiesta a una struttura non competente, la struttura ricevente dovrà tempestivamente trasmetterla all’Ufficio competente, informandone contestualmente il contribuente.
Qualora l’atto oggetto della richiesta di autotutela appaia illegittimo o infondato, l’Ufficio ha il potere di disporre la sospensione amministrativa degli effetti dell’atto. Ciò, per evitare la produzione di effetti lesivi nei confronti del contribuente.
In ipotesi di autotutela obbligatoria, l’istanza – anche se presentata ad un Ufficio incompetente – deve, comunque, considerarsi idonea ad impedire la decadenza prevista dall’articolo 10-quater, comma 2, del termine annuale. Tuttavia, il dies a quo del termine di 90 giorni, decorso il quale, in ipotesi di autotutela obbligatoria, il contribuente può impugnare l’eventuale rifiuto tacito, deve essere individuato nel giorno in cui l’istanza è pervenuta all’Ufficio competente, il quale ne darà tempestiva comunicazione al contribuente.
La circolare ricorda che la presentazione delle richieste in autotutela non sospende né interrompe la decorrenza di alcun termine previsto dal legislatore, come quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi su sui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione in possesso del richiedente idonea a dimostrare la sussistenza di vizi che giustificano la revisione dell’atto
L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite l’uso dei servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.
La terza parte del documento di prassi amministrativa è dedicata allo svolgimento dell’istruttoria e all’adozione del provvedimento. La circolare si sofferma, in particolare, sulle modalità di svolgimento della fase istruttoria, sulla sospensione amministrativa dell’esecuzione dell’atto e sulla fase decisoria del procedimento di autotutela. Si rimanda al testo per una disamina più completa.
La definibilità delle sanzioni a seguito di provvedimento di autotutela parziale
L’articolo 17-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 ha ripristinato la possibilità per il contribuente di avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni a seguito della notifica di un provvedimento di autotutela parziale.
Come si evince dal richiamato articolo 17-bis, il beneficio della definizione agevolata delle sanzioni può essere fruito solo in relazione a provvedimenti di autotutela parziale che abbiano ad oggetto atti di imposizione per i quali il contribuente abbia proposto ricorso o risulti ancora pendente il termine di impugnazione. In quest’ultimo caso, la definizione agevolata delle sanzioni deve avvenire entro il termine per la proposizione del ricorso.
Per beneficiare della riduzione delle sanzioni, la definizione agevolata deve perfezionarsi entro 60 giorni dalla notifica dell’atto oggetto di autotutela parziale. Ne consegue che non è possibile accedere alla definizione agevolata delle sanzioni nelle ipotesi in cui l’atto d’imposizione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del contribuente.
Inoltre, per poter beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni, l’articolo 17-bis richiede che il contribuente rinunci al ricorso. A tali fini assumono rilevanza non solo la rinuncia espressa al ricorso, ma anche comportamenti concludenti quali l’omessa notifica del medesimo e la mancata costituzione in giudizio, sempre che, ai fini della definizione, sia intervenuto il puntuale e tempestivo versamento degli importi dovuti in unica soluzione o della prima rata, in caso di rateazione.
La definizione agevolata delle sanzioni può avvenire esclusivamente ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo adesione e dell’articolo 16 del decreto legislativo sanzioni.
Non è possibile, invece, avvalersi della definizione di cui l’articolo 17 del medesimo decreto legislativo sanzioni, in quanto l’applicazione di tale disposizione fa salva la possibilità per il contribuente di impugnare la pretesa impositiva, laddove, invece l’articolo 17-bis condiziona la definizione agevolata delle sanzioni alla rinuncia al contenzioso.
Ai sensi del nuovo articolo 17-bis del decreto legislativo sanzioni, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata soltanto nelle ipotesi in cui il provvedimento di autotutela parziale venga adottato dall’Ufficio prima della proposizione del ricorso.
Al riguardo si precisa che nelle ipotesi in cui il provvedimento di autotutela parziale intervenga dopo l’impugnazione dell’atto originario, la definizione agevolata delle sanzioni di cui ai richiamati articoli 15 del decreto legislativo adesione e 16 del decreto legislativo adesione deve avvenire entro il termine per l’eventuale impugnazione del predetto provvedimento di autotutela ovvero entro 60 giorni dalla sua notifica.
Infine, nel caso in cui il provvedimento di autotutela parziale sia notificato oltre la scadenza dei termini di impugnazione dell’atto d’imposizione e quest’ultimo si sia reso definitivo per mancata impugnazione, il contribuente non potrà usufruire di alcuna delle misure premiali previste.
Il versamento delle sanzioni in misura agevolata deve avvenire ‘alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto’.
LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Il legislatore della riforma fiscale ha previsto una norma speciale, derogatoria rispetto a quella generale, con la quale ha stabilito che ‘in caso di avvenuto esercizio dell’autotutela’, la responsabilità amministrativo-contabile è limitata alle sole ipotesi di dolo, escludendo quindi quelle di colpa grave.
Affinché sia configurabile una responsabilità del funzionario, che abbia disposto l’annullamento dell’atto o la rinuncia all’imposizione in assenza dei presupposti previsti dagli articoli 10-quater e 10-quinquies, il fatto dannoso deve essere sorretto dall’intenzione di procurare un danno all’erario; se, invece, l’erroneità delle valutazioni di fatto, compiute ai fini dell’esercizio del potere di autotutela obbligatoria o facoltativa, deriva da una grave violazione degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia (ossia da ‘colpa grave’), la responsabilità è del tutto esclusa.
Calendario Fiscale
Le date importanti